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giovedì, 23 maggio 2013
18 agosto 2012

Diffusione di foto on line: come tutelare la privacy?

I socialnetwork stanno assumendo una notevole portata nella comunicazione on line; quotidiane sono le pubblicazioni di immagini, foto e video che non ritraggono soltanto i titolari degli account, ma anche persone del tutto ignare ed inconsapevoli. Trattasi, ormai, di prassi ben radicate e necessariamente deve porsi il problema di una loro effettiva legittimazione alla legge.

In gioco vi è il diritto alla riservatezza che si concretizza nella tutela dall’ingerenza altrui in vicende attinenti alla vita personale e familiare che, anche se verificate al di fuori del proprio domicilio, sono prive delle caratteristiche richieste per giustificarne la diffusione e la pubblicizzazione non avendo, per i terzi ,interesse socialmente . Il predetto diritto trova il suo fondamento giudico nell’art. 2 della Costituzione il quale riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell’individuo quale mezzo per garantire ad ogni uomo il corretto sviluppo della propria personalità nell’ambito delle diverse formazioni sociali.

Deve, altresì, rammentarsi che in base alla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva non solo qualora avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso di altre circostanza espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire fini di giustizia o di polizia o scientifici, didattici culturale, collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico), ma anche quando, pur in presenza di quel consenso o di quelle circostanze l’esposizione o la pubblicazione possa arrecare pregiudizio alla reputazione o al decoro della persona medesima..

La Corte di Cassazione ha ritenuto che  l’immagine di ogni individuo è un bene personale, la cui diffusione e pubblicazione devono essere preventivamente autorizzate e non possono comunque arrecare pregiudizio all’onore e alla reputazione della persona ritratta (Cass. sent. n. 21172/2006).

Alla luce di quando sostenuto dalla Suprema Corte, inoltre, la violazione del diritto alla riservatezza e l’abusivo utilizzo  dell’altrui immagine, fa  insorgere in capo agli stessi il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.

La risarcibilità del danno, tuttavia, non consegue in automatico posto che deve provarsi l’esistenza e l’entità del pregiudizio di cui si chiede il ristoro; relativamente alla rete informatica deve considerarsi la sua capacità di raggiungere qualsiasi parte del mondo rendendo accessibile se non a tutti, ma ad una serie indeterminata di soggetti, il contenuto di immagini, pertanto il risarcimento del danno dovrà essere proporzionato alla potenzialità offensiva della condotta illecita. In tal caso il danno risarcibile ai sensi dell’ art. 2043 del Codice Civile si identifica con l’evento lesivo (c.d danno evento) e si realizza in astratto, vale a dire, nel momento in cui il sito contenente l’immagine lesiva viene “visitato

In sede di liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, dovrà tenersi conto delle condizioni sociali in cui versa il soggetto danneggiato poiché la “sofferenza psicologica…..” sofferta in conseguenza della diffusione abusiva di immagini di vita privata è ritenuta, dalla Cassazione, “proporzionale alla posizione sociale e professionale” ricoperta da costui (Cass. sent. n. 249171993).

In conclusione appare evidente come anche nei comportamenti che in prima facie possono apparire innocui e inoffensivi deve assumersi un comportamento cauto e diligente; pubblicare on line foto ed immagini che ritraggono persone ignare potrebbe comportare delle conseguenze sul piano legale in quanto, come si è detto il diritto alla riservatezza trova nell’ordinamento una puntuale tutela proprio in ragione della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persone.

Fonte della foto: zeusnews.it

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