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Acconto Iva 2013 e Aumento Iva 2014: calcolo, sanzioni e scadenze

Antonietta Amato 26 Dicembre 2013
A. A.
20/04/2024

Si avvicina l'appuntamento con l'acconto Iva 2013, relativo all'imposta sul valore aggiunto per l’anno 2013 (IVA).

L’acconto Iva 2013 dovrà infatti essere versato al fisco entro e non oltre il 27 dicembre del 2013 per non incorrere nelle sanzioni che scattano inesorabili a seguito di versamenti non solo tardivi, ma anche insufficienti.

La scadenza del 27 dicembre del 2013, inoltre, serve anche per sanare eventuali posizioni relative all’Iva per l’anno di imposta 2012 tenendo conto del fatto che per violazioni sopra i 50 mila euro scattano le sanzioni penali.

L’incertezza è legata al possibile aumento della somma da pagare così come già accaduto con l’acconto IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e quello IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) per banche e assicurazioni. Ma nel caso di aumento, come metterla con chi ha già effettuato il versamento ?

Per fare chiarezza abbiamo chiesto ad un esperto del settore. Il Commercialista Angelo Augello ci ha risposto con celerità e disponibilità. Il Dott. Augello premette però che molte delle domande che impazzano sul web dipendono dalle dichiarazioni ufficiali del Governo in merito alla Nuova Legge di Stabilità 2013/2014 e dalle dichiarazioni conseguenti che saranno emesse dall’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile un aumento dell’acconto Iva 2013“Non è stato proposto alcun aumento da parte della Legge di Stabilità votata ieri dalla Camera. L’anticipo dell’iva seguirà fino a prova contraria lo stesso iter che segue ogni anno. La conferma ufficiale la avremo quando il Senato approverà in via definitiva e finale il testo della Legge di Stabilità. Ovviamente tutti i professionisti e le agenzie attendono le notizie ufficiali dall’Agenzia delle Entrate che speriamo si faccia carico di diffondere in breve le notizie relative ad un qualche aumento. Non è improbabile la possibilità di una simil proroga come avvenuto per Imu e Tares.

 Chi è esonerato dall’Iva? “Coloro i quali hanno:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se      mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato      l’attività;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla      presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per      l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di      dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di      chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con una eccedenza      detraibile di imposta.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.

Gli ex minimi  (art. 27, comma 3. D.L. 98/2011) non devono versare l’acconto IVA, così come i contribuenti in regime dei “nuovi minimi” (art. 27, commi 1e 2, del D.L. 98/2011) e i contribuenti usciti dal regime delle nuove iniziative produttive a decorrere dal 2013.”

Quali sono le scadenze per il pagamento dell’acconto Iva 2013

“La scadenza per i contribuenti che devono versare l’Iva per l’anno corrente è fissata al 27 dicembre ( come per ogni anno.)”

Trasferimento acconto Iva 2013 all’Erario: “Banche, Poste e agenti della riscossione scelti dai contribuenti mediante delega devono versare all’Erario entro le ore 14.50 del 31 dicembre le somme riscosse. Possibile comunque inviare i relativi dati nei primi giorni di gennaio. Il trasferimento deve essere effettuato verso la Banca d’Italia (sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma – succursale), sulla contabilità speciale denominata “Agenzia delle Entrate – fondi della riscossione”.

Dati rendicontativi: “Per quanto riguarda invece l’invio telematico all’Agenzia dei dati rendicontativi delle singole giornate le informazioni relative agli acconti pagati dai contribuenti dovranno essere inoltrate:

  • entro il 2 gennaio 2014 se versati il 23 dicembre 2013;
  • entro il 3 gennaio se versati il 24 dicembre;
  • entro il 7 gennaio se versati il 27 dicembre;

entro il 31 dicembre 2013 qualora gli intermediari decidano di trasferire alla tesoreria l’intero importo percepito nei giorni 20, 23, 24 e 27 dicembre mediante un unico bonifico cumulativo.”

Come si effettua il pagamento dell’Iva? I contribuenti che hanno un debito d’imposta che supera i 103,29 euro hanno l’obbligo del pagamento. Bisogna compilare un modello F24 da presentare in banca o alla posta. Il 27 dicembre è anche l’ultima chance  per i contribuenti mensili che devono regolarizzare le fatture emesse dopo il 1° ottobre 2013 con la vecchia aliquota ferma al 21%.

Il versamento acconto Iva 2013 deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con i seguenti codici

  • 6013 – versamento acconto IVA contribuenti mensili
  • 6035 – versamento acconto IVA contribuenti trimestrali
  • 1) I contribuenti trimestrali non devono calcolare gli interessi dell’1%      
  • 2) L’acconto non è rateizzabile.       
  • 3) La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento è stabilita nella misura del 20%.

Come si calcola l’Acconto IVA? “In base alla convenienza si può scegliere fra tre metodi o modelli di calcolo: Storico, Previsionale o Analitico. Il metodo più sicuro per evitare sanzioni è quello storico che, pur tuttavia, può risultare sconveniente nel caso in cui l’andamento del business nel 2013 non sia stato in linea di massima uguale al 2012. In tal caso, per non versare troppo poco o tanto, conviene il metodo previsionale .Non incorre in sanzioni chi versa un importo almeno pari al più piccolo dei valori che emergono dall’adozione di uno dei tre sistemi.

Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con i seguenti codici

  • 6013 – versamento acconto IVA contribuenti mensili
  • 6035 – versamento acconto IVA contribuenti trimestrali

(I contribuenti trimestrali non devono calcolare gli interessi dell’1%)”

Metodo storico: L’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Metodo previsionale: L’acconto  viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
  • in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Come si rendono omogenei i dati? “Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.”

Metodo analitico: Il calcolo con il metodo analitico avviene sulla base  delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Quali sono le sanzioni se si sbaglia il calcolo o non si effettua il pagamento? 

“E’ possibile naturalmente ravvedersi entro 30 giorni oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso secondo le consuete modalità. Se si sbagliano i calcoli della somma da corrispondere è prevista una sanzione pari al 30% della somma non versata ( cioè della somma esatta che avreste dovuto versare che differisce da quella versata dal contribuente sulla base di un calcolo errato.)

Ma ci sono le possibilità dei ravvedimenti per pagare meno: breve, lungo e sprint.”

  1. Ravvedimento Breve: la multa è ridotta al 3%, ma il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza.
  2. Ravvedimento Lungo: la multa è pari al 3,75%, ma il versamento deve essere eseguito entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
  3. Ravvedimento Sprint: la quota supplementare è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo se si procede al versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

“Se i codici del tributo sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i quelli trimestrali normali e speciali, si ricorda che la somma va versata in una soluzione unica, ma non è dovuta se inferiore a 103,29 euro. Devono infatti pagare l’acconto IVA i contribuenti per la liquidazione relativa al mese di dicembre, al trimestre ottobre-dicembre e al quarto trimestre. Si ricordi comunque che  l’omesso versamento dell’Iva non rappresenta un reato se il contribuente non paga a causa di difficoltà economiche gravi.”

“Scattano le sanzioni penali solo oltre i 50 mila euro di errore nel versamento. Solitamente meno diffuso.“

© Riproduzione Riservata
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Antonietta Amato Studentessa alla facoltà di Economia, è entrata nel mondo del giornalismo giovanissima. Ha partecipato in qualità di direttrice ad un progetto che prevedeva la diffusione locale di un giornale prodotto completamente da ragazzi, i cui proventi sono stati devoluti interamente all’Unicef . Animata anche dalla passione per la scrittura, si è diplomata con una buona media al liceo classico, si è iscritta alla facoltà di economia e gestisce un’attività commerciale, ma continua a coltivare il sogno di poter lavorare un giorno in un’azienda che faccia dell’informazione apartitica la sua capacità distintiva. Il suo compito a Controcampus prevede la risoluzione di tutte le questioni relative alla organizzazione amministrativa, gestione utenze presso la testata: sarà ben disponibile a dare ai nostri collaboratori tutte le relative informazioni. Leggi tutto