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Ancora maternità senza tutela…

22 Giugno 2006
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21/09/2024

Le leggi nascono con l’intento di disciplinare i comportamenti dei soggetti che godono di diritti civili e politici e con il desiderio di fornir Le leggi nascono con l’intento di disciplinare i comportamenti dei soggetti che godono di diritti civili e politici e con il desiderio di fornire delle garanzie e delle tutele ai cittadini che partecipano alla costruzione delle Stato.

Forse il moltiplicarsi della popolazione, forse l’intensificarsi della dimensione sociale, forse ancora il complicarsi delle dimensioni di vita fanno sì che nessuno si accorga di quanto alcune componenti del tessuto sociale restino al di fuori delle garanzie comunemente riconosciute.
La maternità è uno di questi casi. Pur se discusso e trattato da numerosi anni, pur se modificato e rimodificato nelle varie soluzioni normative, ancora presenta dei “buchi” di particolare gravità. Prescindendo dalla formula contrattuale a tempo indeterminato o determinato, peraltro ormai rara, la dimensione di garanzia appare ridursi notevolmente. nella libera professione e nel contratto a progetto.
Il 2003 è stato l’anno che ha visto l’analisi del problema e che ha portato all’approvazione della Legge 30 e del relativo decreto attuativo (D. Lgs 276/2003) . Le novità introdotte, hanno detto “toccano i più giovani, coloro che stanno per entrare nel mercato del lavoro, e più in generale i cosiddetti atipici, a seguito della moltiplicazione delle tipologie contrattuali che rientrano nella sfera del lavoro parasubordinato…” Tra queste, spicca il “famosissimo lavoro a progetto” (artt. 61-69, D. Lgs 276/2003) in qualità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso.
Ciò che, in teoria, necessariamente deve caratterizzare l’accordo tra le parti sono l’autonomia gestionale del collaboratore, che esente da vincoli di subordinazione nei confronti del committente deve essere libero nella scelta dei mezzi e nell’organizzazione della propria attività, il coordinamento con la struttura del committente, funzionale al raggiungimento del risultato e l’irrilevanza del tempo impiegato nella realizzazione della propria attività: il collaboratore deve cioè essere autonomo anche nella scelta dei propri orari di lavoro. Ma la vera novità pare essere
la parificazione della maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, e quindi con contratto a progetto, a quella erogata alle lavoratrici dipendenti, cioè 5 mesi all’ 80% della retribuzione media giornaliera.
Pertanto, se iscritta alla gestione separata, una donna versando l’aliquota massima di contribuzione, cioè comprensiva dello 0,50 % destinato alla copertura delle prestazioni non pensionistiche, e se nei dodici mesi antecedenti l’ingresso nel 7° mese di gravidanza, ha versato almeno 3 mesi di contribuzione, ha diritto alla maternità.Da detto periodo di 12 mesi si desume anche l’importo della prestazione.Per ricevere l’assegno occorre rivolgersi all’INPS e presentare domanda su apposito modulo al termine del periodo indennizzabile (2 mesi prima e 3 dopo il parto). Questo è anche il momento da cui inizia a decorrere l’ anno di decadenza per la presentazione stessa. Se molte sono state le persone che hanno salutato con gioia ed entusiasmo l’ormai non più nuovo intervento legislativo, occorre considerare alcune sfaccettature non sempre poste in evidenza. Se da una parte è vero che è stato riconosciuto un contributo economico, per i 5 mesi di maternità obbligatoria , dall’altra è effettivo considerare che i tempi di erogazione dello stesso non corrispondono a tale periodo e determinano di conseguenza la necessità di provvedere al sostentamento in altro modo, e se è vero che la copertura esiste è pur vero che occorre aver lavorato un minimo di due anni prima dello stato di gravidanza (e non essendo legata, la maternità, alla pura e semplice volontà umana non è sempre facile far coincidere i tempi per poter beneficiare di questa misura). Inoltre la copertura è a totale carico dell’Inps, nel senso che il datore di lavoro è completamente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità nei confronti della lavoratrice. Ed ancora essendo spesso il contratto a progetto una copertura per un rapporto di lavoro dipendente, ma senza tutele contrattuali, non concede alla futura mamma le garanzie necessarie ad ottemperare al meglio alle nuove esigenze familiari (impossibilità di ottenere l’aspettativa in caso di problemi o necessità di allattamento, impossibilità di godere di permessi per malattia figlio…)
E’ quasi come dover ringraziare, per poter continuare a chiedere grazie…

© Riproduzione Riservata
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