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Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.
VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
ACQUISITI i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 febbraio 2012;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;
Adotta
il seguente regolamento
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per ANVUR: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per commissione: la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge;
l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;
q) per età accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternità, di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell’attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato;
r) per indice h di Hirsch: l’indice h, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA);
s) per ISSN: l’International Standard Serial Number, ossiail codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
t) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossiail codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.
ART. 2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
ART. 3
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.
ART. 4
(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l’esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.
ART. 5
(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship)ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.
ART. 6
(Indicatori di attività scientifica)
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B, numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all’allegato B, definiti secondo modalità stabilite con propria delibera.
ART. 7
(Pubblicazioni presentate dai candidati)
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.
ART. 8
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.§
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall’allegato F, evidenziando in particolare le attività svolte nell’ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:
a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell’attività svolta di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell’ateneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all’ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all’interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l’ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione all’interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge.
ART. 9
(Revisione dei criteri e parametri)
1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all’articolo 7, e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l’eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l’adeguatezza e congruità degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l’eventuale revisione.
ART. 10
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2012, Reg. 8, foglio 51
Roma, 7 giugno 2012
firmato
IL MINISTRO
Francesco Profumo
Per scaricare gli allegati e per scaricare il decreto in pdf visita il sito http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
(fonte www.attiministeriali.miur.it)