Dopo l’approvazione dell’articolo del ddl che attribuisce ai presidi il potere di chiamata diretta dei docenti dei propri istituti, continua la polemica sui punti più discussi come gli emendamenti portati da M5S e Sel.
Dopo diverse modifiche l’ art. 9 del ddl stato votato con 214 voti favorevoli, 100 contrari e 11 astenuti. Stando alle ultime news sulla Riforma Scuola 2015 saranno ora i dirigenti scolastici a conferire ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, dopo la candidature presentate dagli stessi, l’incarico rinnovabile di tre anni.
Contano il curriculum e le esperienze, ed il preside può effettuare anche colloqui per poter scegliere i professori.
Tra le altre novità della Riforma Scuola 2015 si potrà insegnare anche in classi di concorso diverse da quelle per le quali si è abilitati, purché si sia in possesso di adeguati titoli di studio validi e siano stati frequentati corsi di aggiornamento coerenti.
Ma le novità non finiscono qui: on line il curriculum dei professori, grazie all’approvazione di un emendamento del Pd, e niente parentele tra preside e professore della scuola.
Al preside nella riforma scuola è stato riconosciuto il potere di ridurre il numero di studenti per classe, rispetto a quanto previsto dalla riforma Gelmini, “allo scopo di migliorare la qualità didattica”.
Intanto l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici ci tiene a precisare quali siano i compiti assegnati alla figura professionale del dirigente scolastico, ridotto grottescamente ad un ruolo di padrone-sceriffo nelle recenti polemiche intorno alla Riforma Scuola 2015 di Renzi.
Ddl Riforma Scuola 2015: l’Andis e il ruolo dei presidi con i nuovi diritti e poteri
I toni assunti nella discussione del DDL “Buona scuola” sono stati spesso polemici, tanto da sfociare in una sorta di referendum su un profilo professionale del dirigente scolastico.
L’ANDIS ritiene che la fonte principale di equivoci sia consistita nella mancanza di chiarezza tra le funzioni di indirizzo e di gestione. Ecco quali sono i punti da chiarire durante la discussione sulla riforma scuola di Renzi secondo l’Andis.
A fronte del testo della riforma scuola in discussione in queste ore in parlamento, l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici sottolinea perciò, in primo luogo, l’idea di scuola come delineata nell’art. 1, comma 3:
“La piena realizzazione del curricolo della scuola […], la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio”.
La Riforma Scuola 2015 e il super preside per i dirigenti scolastici
- Va detto con chiarezza che tale concezione non è compatibile con una concezione e una pratica della dirigenza tutta e solo burocratica o manageriale, quale purtroppo ancora serpeggia e che affiora platealmente nelle rappresentazioni di stampa, ma si può realizzare solo attraverso una leadership partecipata e diffusa del dirigente, che deve presidiare l’area dell’organizzazione e della gestione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici posti dagli organi collegiali e propri di quella specifica autonoma istituzione. Questa è l’idea di “management per l’apprendimento” che ci appartiene e che sola può sostenere un quadro normativo come quello delineato dal disegno di legge.
- Solo in questo quadro ha senso un meccanismo come quello del piano triennale, dell’organico funzionale e della responsabilità che il dirigente non può non avere nella coerenza tra elaborazione dell’istituzione scolastica e la individuazione delle risorse umane necessarie. Da questo punto di vista occorre che la norma definisca con chiarezza competenze e responsabilità degli organi collegiali e del Dirigente. Il Consiglio di Istituto definisce infatti gli indirizzi e il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, ha competenze esclusive per quanto attiene le scelte educative, metodologiche e didattiche. Quanto elaborato da questi organi rappresenta un vincolo per tutta la comunità scolastica e per il Dirigente, che su questa base definisce i fabbisogni e gli ambiti organizzativi.
- Allo stesso modo, non è possibile evitare di riprendere in un testo normativo la revisione della governance scolastica, delineando un quadro che, definendo gli ambiti della gestione, chiarisca e delimiti i poteri e le responsabilità del dirigente, anche in ordine alla scelta delle funzioni di coordinamento organizzativo e didattico (per svolgere le quali deve essere esplicitata la possibilità di assegnare distacchi parziali o totali dall’insegnamento, con la messa a disposizione dell’organico aggiuntivo dei posti resisi liberi).
- In tale contesto, va anche chiarito il problema della composizione del Comitato di valutazione. Se risulta, infatti, utile e necessario l’apporto di un’analisi della percezione degli utenti attraverso opportuni strumenti di rilevazione, appare profondamente scorretta, sul piano del metodo, l’inclusione di rappresentanze non tecniche (genitori e studenti) in un organismo che dovrebbe invece esprimere il massimo di competenza professionale. Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione può anche non essere positiva e che non possono non essere previste misure e sanzioni conseguenti.
- La costituzione delle Reti, che gioca un ruolo fondamentale nella definizione dell’organico funzionale e a cui dovrebbero essere affidati anche servizi di tipo amministrativo, dovrà seguire le indicazioni di linee-guida elaborate entro 120 giorni dall’approvazione. È fondamentale che il percorso di formulazione di tali linee veda un’interlocuzione continua con l’associazionismo professionale dei dirigenti al fine di garantire la praticabilità operativa delle soluzioni prospettate.
- L’attenzione, estremamente positiva, per il rapporto con il mondo del lavoro e la generalizzazione dell’alternanza deve essere accompagnata, oltre che da misure adeguate di ordine finanziario, pure oltre i 100 milioni annui previsti, anche e soprattutto dalla semplificazione degli adempimenti amministrativi e da accelerazione dei tempi di finanziamento.
- Valenza generale di impianto si riconosce alla possibilità di versare il cinque per mille della dichiarazione annuale dei redditi. Se da un lato questa possibilità certamente amplia le risorse disponibili per la scuola, dall’altro rischia di privilegiare le zone più forti. Appare, pertanto, indispensabile che venga elevato il limite, attualmente previsto nella misura del 20%, per il fondo di compensazione.
- Va, infine, sottolineato un elemento che tocca direttamente le condizioni materiali di vita e di lavoro dei dirigenti. L’art. 9, infatti, prevede un modesto riconoscimento economico, in parte una tantum, che rischia di essere però interpretato come riconoscimento di “poteri nuovi”, di natura esenzialmente aziendale. In realtà, tali poteri non sono affatto “nuovi”, e l’ambito in cui risolvere la questione salariale dei dirigenti scolastici non può che essere il loro pieno inquadramento nella dirigenza pubblica, con i caratteri speciali derivanti dalla natura assolutamente originale dell’istituzione scolastica.
- Va detto, infine, con assoluta chiarezza, che elemento centrale e imprescindibile per l’applicazione delle norme è il rispetto della disposizione, già esistente e disattesa, sulla regolare e tempestiva emanazione dei bandi di reclutamento dei dirigenti scolastici, chiudendo definitivamente i contenziosi pendenti.
L’ANDIS sulla questione riforma scuola infine, ritiene che su queste basi sia possibile e necessario ricostruire uno sforzo unitario di tutte le componenti scolastiche per l’applicazione di norme che certamente esigono un impegno forte e condiviso. Non basta una legge per innovare, occorre la costruzione di pratiche reali, non basate su rappresentazioni mitiche che generano solo conflittualità insanabili e preannunciano inestricabili contenziosi.