L’art. 5 della legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, così statuisce:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
”1) L’art. 5 della legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, così statuisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico di mantenimento dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.” Tabelle 2008 Procedimento di separazione giudiziale Ipotesi di coniugi senza figli a) Qualora il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, dovrà innanzitutto valutarsi se, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, sia possibile individuare un primo contributo nella assegnazione della casa coniugale.
Come è noto, nell’attualità del nostro contesto territoriale la disponibilità di una abitazione (soprattutto quando, come spesso accade, l’immobile sia di proprietà comune e non divisibile) può essere equiparata ad un non indifferente contributo economico, quantomeno in termini di risparmio degli esborsi necessari per il pagamento di onerosi canoni locatizi. Nel territorio della neonata provincia di Monza e Brianza, il canone di locazione di una abitazione economica di medie dimensioni (2 o 3 locali, oltre servizi) è compreso tra € 500,00 ed € 800,00 mensili, in relazione all’ubicazione dell’immobile.
Avendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile per il mantenimento è la seguente: – con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 300,00 a € 400,00 circa); – senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 400,00 a € 535,00 circa).
Ovviamente, la percezione di mensilità aggiuntive oltre la 13a e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale e, comunque, ponderata. b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi sopra enucleati potranno trovare applicazione operando, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Pertanto, nell’ipotesi spesso ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € 600,00 mensili), la liquidazione dell’assegno potrà così essere effettuata: – con assegnazione della casa coniugale: 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) – € 600,00 – senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) – € 600,00 c) Le anzidette esemplificazioni possono trovare applicazione anche con riferimento a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.
Se, infatti, la stragrande maggioranza delle controversie riconducibili a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato) appare accomunata da parametri non molto dissimili tra di loro, non altrettanto può dirsi quanto ad altre condizioni professionali (professionista/commerciante/ imprenditore). Innanzitutto, spesso discussa tra le parti è, in tali ipotesi, la reale condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento (e, talvolta, anche quella della parte richiedente).
Il Presidente, dunque, sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.
Spesso tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in particolare queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).
Dunque, il criterio della liquidazione di un assegno di mantenimento pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (in ipotesi di non assegnazione) potrà essere rispettato, previo opportuno contemperamento con la complessiva regolazione delle altre situazioni patrimoniali evidenziate dalle risultanze processuali.
2) La reale difficoltà nell’applicazione dell’ art. 156 risiede nell’esigenza di individuare un’unità di misura in base al quale valutare l’inadeguatezza dei redditi propri di un coniuge. Per molto tempo si è ritenuto che il fondamento per l’erogazione dell’assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita pari o almeno simile a quello che possedeva in costanza di matrimonio.
Una chiave di lettura in tal senso genera perplessità e confusione . Innanzitutto, la prima è di ordine logico – pratico: ben si sa che la convivenza ha riflessi economicamente positivi. Vi è, di fatti, la possibilità di ammortizzare le spese, di dividerle equamente. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente agevolato se a contribuire alle casse del nucleo familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano. Nel caso di separazione, certamente le spese si raddoppiano: basti pensare alla necessità, per il coniuge che non benefici della casa coniugale, di cercarsi una nuova sistemazione, e le relative spese per l’affitto e per la gestione dell’alloggio.
E’ scontato che in situazione simile, caratterizzata da un sicuro aumento delle spese, non sarà facilmente ipotizzabile la possibilità di mantenere lo stesso standard di vita che si aveva in regime di comunione. Ciò vale per entrambi. In questa analisi, non si può non notare come sarebbe impensabile nonché penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge beneficiario lo stesso “tenore di vita” che si aveva durante il matrimonio. Va anche ipotizzato il caso in cui i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano un tenore di vita eccessivo rispetto alle proprie possibilità: anche in questo caso sarebbe umiliante imporre al coniuge obbligato la conservazione al coniuge beneficiario del tenore di vita preesistente alla separazione/divorzio, proprio perché eccessivo né il caso inverso, sent. n. 7614/2009.
Le definizioni “mezzi adeguati” nella legge sul divorzio e “adeguati redditi propri” negli articoli del codice civile sulla separazione, introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all’assegno.
Da ciò si deve dedurre che l’articolo di legge in esame non può essere interpretato con l’ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione di un patrimonio personale. Analogamente alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall’attività lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.
3) Come reiteratamente stabilito dalla Cassazione, presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del 1) coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la 2) non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo al precedente, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Appare opportuno ricostruire la posizione della giurisprudenza in ordine al problema dell’ addebitabilità della separazione.
Si ritiene, pacificamente, che il giudice debba accertare la sussistenza di 2 presupposti : l’ esistenza di un comportamento oggettivamente trasgressivo dei doveri nascenti dal matrimonio e la ricollegabilità della separazione a detto comportamento, sicchè possa dirsi esistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’ intollerabilità della convivenza ( Cass. 1999, n. 1933; 2000 n. 279). Il tutto , si badi, sempre che si sia in presenza di una condotta imputabile.
La giurisprudenza ha affermato che, ai fini dell’addebitabilità della convivenza deve essere svolta in base della valutazione globale e procedendo ad una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’ uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’ altro.
E ciò perché, si dice, solo operando tale comparazione è dato riscontrare l’ incidenza delle condotte , nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale ( Cass 2001, n 14162, in Fam e dir, 2002, 190 ). E’ applicando tale principio che Cass. 2001 , n. 14462, ha confermato la pronunzia della corte territoriale la quale aveva escluso ai fini dell’ addebito che l’ allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell’ altro coniuge, avesse avuto incidenza sulla crisi matrimoniale.
Peraltro , se ( in virtù di queste esigenza di raffronto tra le condotte) il comportamento riprovevole di uno dei coniugi può a volte essere giustificato ove costituisca reazione immediata e proporzionata al torto subito, esso è sempre ingiustificabile ove si traduca nella violazione di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza, non suscettibili di eccezioni o deroghe ( Cass. 1988, n. 6976) Si è detto della necessità di operare un raffronto tra le reciproche condotte, e però occorre evitare che il giudice di merito si faccia tentare dall’ emettere una facile sentenza di non addebitabilità “ per pareggio”.
In questo senso Cass. 2000, n.279 ( in Fam. E dir. 2000, 471), ha affermato che una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell’ altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito ( se richiesto) a carico di entrambi. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d’ addebito per l’ impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell’ altra).
In caso di addebito della separazione ad entrambi, la giurisprudenza non ammette alcun ulteriore distinguo, esclude, cioè, che il giudice debba individuare chi dei due coniugi sia “ più in colpa” e chi invece abbia meno influito sull’ insorgere della crisi: anche il meno colpevole è da ritenere “ coniugato addebitato” e , come tale, non avente diritto al mantenimento ( Cass. 1988, n. 5698, in Giuri t, 1989, 1,1,450. L’ orientamento in tema di nesso causale tra la violazione dei doveri e la crisi coniugale porta ad indagare se all’ epoca dei fatti fosse già maturata la situazione di intollerabilità
Tuttavia, per ritenere la violazione ininfluente, secondo una tesi ristrettiva, il giudice deve accertare in modo rigoroso e PUNTUALE il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l’ eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da pare dell’ altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili ( CASS 1997, n. 5762). Sembra andare di diverso avviso tuttavia, Cass 2001, n. 12130, che ritiene doversi pronunciare la separazione senza addebito quando, pur provata la violazione dei doveri, non sia data la prova che tale comportamento sia stato causa del fallimento della convivenza.
Si reputano ininfluenti sull’ addebito i comportamenti successivi alla sentenza. In questo senso Cass. 1994, n.10512, secondo cui la responsabilità della cessazione dell’ unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione ed i comportamenti dei coniugi successivi a tale pronuncia potranno eventualmente rilevare solo ai fini del mutamento delle condizioni della separazione o per la richiesta di inibitoria dell’ uso del cognome ai sensi dell’ art. 156 bis c.c ( o in sede penale), ma non potranno costituire fondamento di una sentenza di addebito successiva alla separazione, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, avverte la recente Cass . 2005, n. 17710 in tema di mantenimento, anche i comportamenti successivi verificatisi cioè dopo la cessazione della convivenza ( seppure inidonei da soli a giustificare una dichiarazione di addebitabilità) possono costituire una conferma del passato e quindi illuminare sulla condotta pregressa , questa si rilevante ai fini del giudizio sull’ addebito. Tra i comportamenti costituenti motivo di addebito un ruolo principe ( se non altro dal punto di vista statistico) spetta all’ infedeltà coniugale.
La valutazione di tale condotta con riferimento all’addebito costituisce un emblematico banco di prova dei principi giurisprudenziali in materia di mantenimento. Così, ad esempio, proprio applicando il detto principio della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, Cass. 1987, n.4767, ha affermato che la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente una pronuncia di addebito. Sicchè, si legge nella sentenza, una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente, sì da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell’ altro coniuge , ove non siano precisati gli elementi che in concreto abbiano dato sostegno a detta decisione.
Se un singolo episodio di tradimento può non avere rilevanza causale ai fini dell’ addebito del Mantenimento, diverso è il caso della violazione dell’ obbligo di fedeltà attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, essa, infatti,afferma CASS. 2003, n. 3747, costituisce violazione particolarmente grave, che , determinando normalmente l’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’ addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale ( essendovi la prova di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).
Pablo Arturo Di Lorenzo