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I magazzini generali: funzioni che svolgono e a cosa servono

Antonietta Amato 13 Luglio 2006
A. A.
29/03/2024

Nell’ambito delle aziende che, con la propria attività favoriscono gli scambi commerciali, si collocano i magazzini generali.

I magazzini generali svolgono l’importante funzione di garantire la ricezione, il deposito, la conservazione e la restituzione delle merci e pertanto sono situate nei centri di maggiore traffico e nei porti.

Tale settore viene disciplinato da una normativa speciale che si differenzia da quella del contratto di deposito, potendo essere svolta solo da determinati soggetti, previo il rilascio di una apposita autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria e Commercio e sotto la vigilanza delle Camere di Commercio.

Essendo una attività a rilevanza generale la struttura negoziale di riferimento è quella dell’offerta al pubblico, dove le richieste devono essere accolte in base ad un criterio cronologico allo scopo di garantire la parità di trattamento tra i clienti.

La relativa prestazione ha natura complessa comprendendo obbligazioni di deposito e di conservazione delle merci e presuppone per il relativo adempimento non solo la predisposizione di particolari luoghi ma anche lo svolgimento di una attività di vigilanza e di protezione che può anche arrivare alla distruzione di una parte delle cose depositate per salvare le restanti.

Di riflesso il proprietario delle merci depositate è titolare di un diritto di ispezione e di ritiro di campioni, congiuntamente a tutta una serie di operazioni di manipolazione sulle merci diversamente da quanto è consentito nell’ordinario contratto di deposito.

Per il perfezionamento del relativo contratto non è richiesta la forma scritta, salvo la circostanza che la richiesta di deposito debba avvenire su di uno specifico modulo che prende il nome di domanda di introduzione: in mancanza di tale requisito formale, il relativo negozio non diventa invalido ma ha valore di proposta da parte del depositario.

Si verifica il c.d. deposito cumulativo o di massa qualora le merci depositate hanno la medesima natura e pertanto vengono immagazzinate negli stessi locali o recipienti previo consenso di tutti i depositari: non si dà vita ad una forma di deposito irregolare, non avvenendo il trasferimento della proprietà dei beni dal depositante al depositario.

Nell’eventualità in cui dovesse rendersi necessaria per la conservazione dei beni il ricorso a particolari accorgimenti ,come per esempio le celle frigorifere per i generi alimentari, questi non acquistano rilevanza giuridica ai fini della qualificazione della fattispecie svolgendo un ruolo meramente strumentale alla esecuzione della prestazione.

Il gestore del magazzino generale è tenuto a consegnare ai depositanti una fede di deposito avente valore di documento probatorio e non di titolo di credito il cui possesso non è da solo sufficiente a legittimare il ritiro della merce. Il rilascio di tali titoli è consentita solo ai magazzini autorizzati le quali potranno emetterle anche per le loro sedi distaccate.

Costituisce illecito penale emettere la fede di deposito senza possedere la necessaria autorizzazione: secondo l’opinione che sembra preferibile non verrebbe meno per questo il requisito di titolo di credito.

Abbinata alla fede di deposito deve essere rilasciata la c.d. Nota di pegno contenente le stesse indicazioni ed entrambe vengono staccate dallo stesso registro: costituiscono dei titoli di credito rappresentativi della merce e pertanto il loro possesso ( o detenzione) equivale al medesimo diritto sulle merci indicate. Questo però non significa che chi possiede tali titoli sia anche il proprietario delle merci.

Il depositante ha la facoltà di far intestare i titoli oltre che a suo nome anche a quello di un terzo ma non è mai consentito che sia fatto a favore dei magazzini generali.

Entrambi i titolo sono trasmissibili mediante girata e sono classificabile nella categoria di quelli c.d. all’ordine.

I possessori dei titoli hanno un diritto dal duplice contenuto e precisamente la disponibilità delle merci e la facoltà di ottenerne la restituzione in base al contratto di deposito previo adempimento degli oneri economici.

Resta salvo la facoltà per il magazzino generale di esercitare il diritto di ritenzione per tutelare le proprie spettanze secondo quanto le riconosce il rapporto fondamentale.

© Riproduzione Riservata
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Antonietta Amato Studentessa alla facoltà di Economia, è entrata nel mondo del giornalismo giovanissima. Ha partecipato in qualità di direttrice ad un progetto che prevedeva la diffusione locale di un giornale prodotto completamente da ragazzi, i cui proventi sono stati devoluti interamente all’Unicef . Animata anche dalla passione per la scrittura, si è diplomata con una buona media al liceo classico, si è iscritta alla facoltà di economia e gestisce un’attività commerciale, ma continua a coltivare il sogno di poter lavorare un giorno in un’azienda che faccia dell’informazione apartitica la sua capacità distintiva. Il suo compito a Controcampus prevede la risoluzione di tutte le questioni relative alla organizzazione amministrativa, gestione utenze presso la testata: sarà ben disponibile a dare ai nostri collaboratori tutte le relative informazioni. Leggi tutto