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Droga a scuola: spaccio e consumo, responsabilità, reato e pene

Martina Sapio 6 Aprile 2021
M. S.
19/03/2024

Che fare in caso di droga a scuola, cosa succede allo studente che spaccia o consuma sostanze stupefacenti nell'istituto scolastico: responsabilità, reato e pene.

Dobbiamo innanzitutto distinguere il problema del consumo e spaccio di droghe a scuola, da quando il reato avviene davanti e fuori gli istituti scolastici. Nel caso infatti di reati perpetrati tra i banchi, in aula, bagno e così via, al fatto penale si aggiungono gravi conseguenze da un punto di vista scolastico. Alla pena prevista dal codice di procedura penale, si aggiungono punizioni, sospensioni o espulsioni.

Le domande che molti giovani si pongono al riguardo sono tane: cosa succede se mi trovano con una canna o erba o con qualcuno che ne fa uso? Quali sono le conseguenze? E’ previsto un uso personale? Quanti grammi di droga per uso personale posso avere?

Va chiarito da subito che quando un bidello, professore o studente scopre altro alunno consumare o spacciare, è obbligato a denunciarlo al preside e dunque all’autorità giudiziaria.

A spiegarci quali sono le responsabilità penali per i minorenni per spaccio o consumo di droga a scuola, abbiamo sentito la dirigente scolastica Rossella De Luca, e l’avvocato penalista Cecchino Cacciatore.

Droga a scuola, cosa succede se il professore mi scopre a spacciare, usare o consumare stupefacenti

Che lo studente sia trovato con erba, una canna o delle pasticche in qualsiasi luogo scolastico, le conseguenze sono diverse a seconda anche si tratti di uso o spaccio.

Cerchiamo di capire innanzitutto cosa succede se un ragazzo viene sorpreso con droga a scuola e cosa deve fare un professore, bidello o studente che scopre qualcuno spacciare o drogarsi?

“Dipende (dai diversi casi). Spacciare è sicuramente un reato. Nel momento in cui c’è un reato, essendo noi dei pubblici ufficiali abbiamo un obbligo di denuncia. L’art 331 del codice penale impone l’obbligo di denuncia.”  – Chiarisce immediatamente la dirigente scolastica Rossella De Luca -.

“La linea di condotta in questo caso è univoca. Personale scolastico, dirigente e famiglie dovrebbero andare nella stessa direzione, denunciare, come previsto dal codice penale”.

Ci sono delle eccezioni sul consumo di sostanze stupefacenti e quanti grammi di droga per uso personale si possono portare a scuola?

Se le droghe vengono utilizzate per uso personale, c’è più il discorso di regolamento. Il consumo è punibile in via amministrativa. Quindi dipende dai singoli istituti. Magari potrebbe essere prevista la sospensione, l’attività rieducativa, in generale una sanzione diversa”. – Conclude la dottoressa Rossella De Luca -.

Spaccio stupefacenti a scuola: responsabilità penale

Fuori dal discorso meramente amministrativo, cosi come spiegato dalla dirigente scolastica, esiste un discorso penale circa uso e spaccio di droga a scuola e conseguenze. A spiegarcelo l’avv. Cecchino Cacciatore e il suo collaboratore Francesco Esposito.

“Le condotte relative alla mera assunzione, c.d. uso personale, di sostanze stupefacenti vengono sottratte alla vis attractiva della materia penalistica. Sono affidate alla sfera di illiceità amministrativa. La norma di riferimento è l’art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, il quale sottopone ad una delle specifiche e tassative sanzioni amministrative.” – Chiariscono i professionisti in diritto penale -.

“Naturalmente si rimane nell’alveo dell’uso personale. Qualora la quantità di sostanza in possesso del soggetto non sia superiore alla soglia consentita.”

(Nel caso in cui la soglia sia superata) si irrompe nella sfera della rilevanza penale con la più grave condotta dello “spaccio”, disciplinata nell’art. 73 del menzionato decreto, che sanziona, da sei a venti anni di reclusione e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”

“Inoltre, l’art. 80 del d.p.r. 309 comma 1 lettera g), positivizza una specifica circostanza aggravante. Quando l’offerta o la cessione delle sostanze psicotrope è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado.”

Qui si vede che esiste, nella legge, un’aggravante della pena se lo spaccio è condotto dentro o vicino una scuola. La stessa non è prevista per lo spaccio nei paraggi dell’Università.

“Ciò posto, è da escludere che l’età del soggetto agente possa in qualche modo incidere sulla tipicità della fattispecie di parte speciale, incidendo a contrario sul profilo dell’imputabilità. La disciplina (prevede) che per i soggetti di età inferiore ai 14 anni deve aprioristicamente escludersi la punibilità. Mentre nessuna valutazione presuntiva può essere effettuata per i soggetti infra-diciottenni.” – Aggiungono l’avvocato Cacciatore e il suo collaboratore Esposito -.

Droga a scuola e responsabilità del dirigente scolastico e professore

Come abbiamo detto, esiste una responsabilità anche in capo al professore e dirigente scolastico in caso di uso e consumo di droga a scuola di minorenni e non solo.

La questione sorge sulla base del disposto di legge secondo cui “chiunque, con intento di agevolare l’attività illecita, avendo la disponibilità di un immobile, ambiente o veicolo idoneo lo adibisce o consente agli altri di adibirlo a luogo di convegno abituale di persone che si diano all’uso di sostanze stupefacenti.

Per cui nel caso il reato di spaccio di sostanze stupefacenti avviene in una scuola, nel quale luogo responsabile è il docente e dirigente, quale responsabilità questi hanno?

“La responsabilità penale dei professori e dirigenti scolastici, nel cui plesso si verificano fenomeni di spaccio si configura solo in specifici casi e circostanze.” – Fa sapere l’avvocato Cecchino Cacciatore e continua -.

“Deve escludersi che tali soggetti, in forza del legame di fatto con il luogo in cui esercitano la loro professione possano essere chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 79 del d.p.r. 309 del 1990.” 

“Una forma di responsabilità categoricamente esclusa per carenze dell’elemento psicologico del dolo, a meno che esso non sia concretamente provato.”

“Discorso diverso deve invece farsi per quelle ipotesi in cui il dirigente scolastico è testimone oculare del fenomeno criminoso de quo. In casi di tal genere, il dirigente scolastico deve attivare le normali procedure interne imposte dal regolamento di istituto. Inoltre, la qualifica di pubblico ufficiale che gli viene attribuita, impone allo stesso di sporgere immediatamente denuncia.”

“Secondo alcuni giudici (inoltre) il dirigente scolastico che non denuncia lo spaccio che avviene nell’istituto, non solo rischia l’incriminazione per omessa denuncia, ma addirittura per favoreggiamento personale, punito ai sensi dell’art. 378 c.p.” – Conclude l’avvocato Cecchino Cacciatore -.

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Droga a scuola - Tabella limiti massimi di sostanza stupefacente detenibile

© Riproduzione Riservata
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Martina Sapio Studentessa di Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, scrivo per la sezione Attualità e vedo nel giornalismo il modo migliore di mettere in pratica le mie conoscenze. Ho sempre amato scrivere così come ho sempre amato informarmi sul mondo che mi circonda, sul suo modo di cambiare e di evolversi. Per questo ho deciso di iniziare ad esplorare questo mondo. Capire da quali meccanismi è mossa la nostra società. Mi interesso in particolar modo di politica e di tematiche economiche, sia di carattere nazionale che internazionale, di come queste costanti influenzino tutti noi. Nello scrivere cerco di essere quanto più diretta e chiara possibile: un lavoro di ricerca e di rifinitura che ha come obiettivo la sola, vera informazione. Leggi tutto